Statuto della Sezione liberale radicale di AGNO

I. Norme generali

 

Art. 1

La Sezione liberale radicale di Agno (in seguito Sezione), Sezione del Partito Iiberale radicale ticinese (in seguito PLRT), è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seqq. del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT.

 

Art. 2

La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, attuando i principi e i postulati del PLRT.

 

Art. 3

La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. I suoi delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

II. Soci

 

Art. 4

Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.

Art. 5

Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale e cantonale.

Art. 6

L'adesione alla Sezione significa rispetto dei principi del PLRT, nonché I ‘impegno di agire nel rispetto dello statuto cantonale.

Art. 7

Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate. I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne Liberali radicali.

La Sezione pub costituire sottosezioni di quartiere.

Gruppi e sottosezioni godono di autonomia organizzativa e operativa.

 

Art. 8

L'Assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli articoli 70 e segg. della statuto cantonale.

Art. 9

Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

 

III . Organi sezionali

 

Art. 10

Gli organi della Sezione sono:

l'Assemblea;

il Comitato;

I Revisori dei conti;

Può essere costituito un Ufficio presidenziale.

Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

 

Art. 11

L'Assemblea è I ‘organo supremo della Sezione.

Essa:

a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;

b) fissa il programma di attività della Sezione:

c) elegge il presidente, gli altri membri del Comitato, e i revisori dei conti;

d) designa i candidati per le elezioni comunali;

e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente nella Conferenza dei sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;

f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio;

g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell’Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci

Art. 13

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

 

Art. 14

II Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell’Assemblea. Esso è composto di 24 membri e nomina al suo interno uno o più vicepresidenti e un segretario.

II Comitato si riunisce su convocazione del presidente, di regola ogni 2 mesi e, in casi particolari su convocazione del presidente. Deve pure essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

II Comitato può costituire commissioni permanenti o speciali.

 

Art 15

I revisori dei conti sono 2. Essi non possono fare parte del Comitato. Salvo giustificate eccezioni, i conti della Sezione si chiudono annualmente al 31 dicembre e dovranno essere trasmessi entro trenta giorni ai revisori dei conti per la loro verifica.

 

 

 

IV . Disposizioni finanziarie

 

Art 16

II finanziamento della Sezione avviene mediante:

a) una tassa sociale annuale;

b) una quota annuale a carico degli iscritti alla sezione insigniti di cariche pubbliche retribuite;

c) una quota speciale a carico dei candidati alle cariche Comunali;

d) contributi volontari ed altre eventuali entrate.

II Comitato ne fissa l'entità e ed è autorizzato a costituire fondi speciali.

 

Art. 17

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

 

v. Disposizioni particolari e finali

 

Art. 18

Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato lo statuto cantonale, il particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 19

II presente statuto, approvato dall'Assemblea del……………………………………….. entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell'articolo 21 della statuto cantonale.

E' abrogato lo statuto del 26 ottobre 1989

Art. 20

Per tutta quanto non contemplato dal presente statuto fa stato quello cantonale e le disposizioni CCS